LE IMPOSTE SULLE DONAZIONI DI IMMOBILI Le aliquote
LE IMPOSTE SULLE DONAZIONI DI IMMOBILI
Anche le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito degli immobili sono soggetti a imposizione.
Le aliquote
Le aliquote da utilizzare per determinare l’imposta sono le stesse previste per le successioni e variano in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario:
- 4%, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro
- 6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro
- 6%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado,
affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado - 8%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
ATTENZIONE
Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1992, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.
Gli importi esenti dall’imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all’indice del costo della vita.
FISCO E CASA: SUCCESSIONI E DONAZIONI
INDICE
LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI EREDITATI
>>L’imposta di successione
>>Le imposte ipotecaria e catastale
>>La dichiarazione di successioneLE IMPOSTE SULLE DONAZIONI DI IMMOBILI
ATTENZIONE:
le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate