LE IMPOSTE SULLE DONAZIONI DI IMMOBILI Le imposte ipotecaria e catastale
Le imposte ipotecaria e catastale
Sulle donazioni di un bene immobile o di un diritto reale immobiliare sono dovute, inoltre:
- l’imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore dell’immobile
- l’imposta catastale, nella misura dell’1%del valore dell’immobile.
Per le donazioni di “prima casa” valgono le stesse agevolazioni concesse per le successioni.
In sostanza, invece che applicare le citate percentuali sul valore dell’immobile, il beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
L’agevolazione “prima casa” fruita per l’acquisto di immobili a titolo di donazione non preclude la possibilità di chiedere nuovamente il regime di esenzione in caso di successivo, eventuale acquisto a titolo oneroso di altro immobile (soggetto ad imposta di registro).
Al contrario, l’agevolazione prima casa fruita per l’acquisto di immobili per donazione preclude ulteriori acquisti agevolati a titolo gratuito, salvo che tali acquisti abbiano per oggetto quote dello stesso immobile.
Con la circolare n. 44/E del 7 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per la registrazione di un atto di donazione, se di valore inferiore ai limiti stabiliti per le franchigie, non è dovuta imposta di registro.
FISCO E CASA: SUCCESSIONI E DONAZIONI
INDICE
LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI EREDITATI
>>L’imposta di successione
>>Le imposte ipotecaria e catastale
>>La dichiarazione di successioneLE IMPOSTE SULLE DONAZIONI DI IMMOBILI
ATTENZIONE:
le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate