Locazioni termini di versamento dell’imposta di registro
Termini di versamento dell’imposta di registro
I termini di versamento dell’imposta di registro e il relativo importo sono riassunti nella tabella seguente.
PROROGHE
- entro 30 giorni dall’evento
- annualmente o in una tranche unica, nella misura del 2% dei canoni annui
RISOLUZIONI di contratti di locazione o sublocazioni di immobili urbani di durata pluriennale
- entro 30 giorni dall’evento
- in unica soluzione
- nella misura fissa di 67 euro nel caso in cui sia già stata versata l’imposta di registro per l’intera durata del contratto, si ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso
CESSIONI SENZA CORRISPETTIVO di contratti di locazione o sublocazioni di immobili urbani di durata pluriennale
- entro 30 giorni dall’evento
- in unica soluzione
- nella misura fissa di 67 euro
CESSIONI CON CORRISPETTIVO di contratti di locazione o sublocazioni di immobili urbani di durata pluriennale
- entro 30 giorni dall’evento
- in unica soluzione
- 2% del corrispettivo pattuito per la cessione e del valore delle prestazioni ancora da eseguire (con minimo di 67 euro)
Qualora la cessione (con o senza corrispettivo) riguardi un contratto di locazione di immobile urbano di durata
pluriennale, per il quale l’imposta di registro non è stata pagata per l’intera durata dello stesso, oltre all’imposta dovuta per la cessione del contratto è necessario assolvere l’imposta di registro per le annualità residue.
FISCO E CASA: LE LOCAZIONI
INDICE
LA REGISTRAZIONE SENZA CEDOLARE SECCA
Le imposte da pagare
Come registrare il contratto
LA REGISTRAZIONE CON CEDOLARE SECCA
La cedolare secca
La registrazione del contratto e la scelta della cedolare
Il pagamento dell’imposta sostitutiva
Casi particolari
PROROGHE, RISOLUZIONI E CESSIONI
Comunicazioni e pagamento delle imposte
Termini di versamento dell’imposta di registro
ERRORI E RIMEDI
Violazioni e sanzioni
Il ravvedimento
La remissione in bonis per la cedolare secca
LA LOCAZIONE E L’IRPEF
Locatore fra Irpef e cedolare secca
Le detrazioni per l’inquilino
- DETRAZIONE D’IMPOSTA PER GLI INQUILINI A BASSO REDDITO
- DETRAZIONE PER I GIOVANI CHE VIVONO IN AFFITTO
- DETRAZIONE D’IMPOSTA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONATO
- DETRAZIONE PER TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO
- DETRAZIONI FISCALI IRPEF PER I CONDUTTORI DI ALLOGGI SOCIALI
- CONTRATTI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE
ATTENZIONE:
le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate
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