ravvedimento: il contribuente può rimediare alle violazioni tributarie
ERRORI E RIMEDI
Il ravvedimento
Il ravvedimento è lo strumento con il quale il contribuente può rimediare, spontaneamente ed entro termini ben precisi, alle violazioni tributarie commesse a seguito di omissioni o errori (pagamenti insufficienti o non eseguiti, redditi non dichiarati, dichiarazioni non presentate, contratti non registrati, ecc.).
E’ uno strumento di carattere generale ed è utilizzabile,in linea di principio, per la regolarizzazione di qualsiasi violazione tributaria che comporta una sanzione.
Principale effetto del ravvedimento è lariduzione della sanzione amministrativa connessa alla violazione.
Dal 1° gennaio 2015, per itributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, è possibile ricorrere al ravvedimento in tutti i casi in cui non sia stato già notificato un atto di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità (art. 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e art. 54-bis del Dpr 633/1972).
Per i tributi non amministrati dall’Agenzia delle Entrate vi sono altre cause preclusive. In particolare, il ravvedimento è consentito solo quando:
- la violazione non è già stata constatata
- non sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche
- non sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente ha avuto formale conoscenza.
Le modalità, i termini e l’ammontare della riduzione della sanzione sono diversi a seconda della violazione da sanare
e del momento in cui si regolarizza la stessa.
In generale, in caso di ravvedimento la sanzione è ridotta:
-a 1/10 del minimo , nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dall’omissione
-a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non èprevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore
-a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore
-a 1/7 del minimo, solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate , se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore
-a 1/6 del minimo, solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate , se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata com
messa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
-1/5del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tribut o, avviene dopo la constatazione della violazione (mediante processo verbale).
Questa ipotesi di ravvedimento non si applica alle violazioni documentali in materia di emissione di ricevute e scontrini fiscali, di documenti di trasporto e di installazione dei registratori di cassa.
-a 1/10 del minimo di quella prevista per l ’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
Questa disposizione riguarda anche l’imposta di registro, in quanto l’espressione “dichiarazione” usata nella specie dal legislatore va intesa in senso lato e, quindi, comprensiva anche della nozione di “atto” o “denuncia” (circolare n. 192/E del 1998).
Inoltre, i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e di ritenute con un ritardo non superiore a quindici giorni hanno la possibilità di ridurre ulteriormente la misura della sanzione.
In questo caso, infatti, la sanzione è pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.
FISCO E CASA: LE LOCAZIONI
INDICE
LA REGISTRAZIONE SENZA CEDOLARE SECCA
Le imposte da pagare
Come registrare il contratto
LA REGISTRAZIONE CON CEDOLARE SECCA
La cedolare secca
La registrazione del contratto e la scelta della cedolare
Il pagamento dell’imposta sostitutiva
Casi particolari
PROROGHE, RISOLUZIONI E CESSIONI
Comunicazioni e pagamento delle imposte
Termini di versamento dell’imposta di registro
ERRORI E RIMEDI
Violazioni e sanzioni
Il ravvedimento
La remissione in bonis per la cedolare secca
LA LOCAZIONE E L’IRPEF
Locatore fra Irpef e cedolare secca
Le detrazioni per l’inquilino
- DETRAZIONE D’IMPOSTA PER GLI INQUILINI A BASSO REDDITO
- DETRAZIONE PER I GIOVANI CHE VIVONO IN AFFITTO
- DETRAZIONE D’IMPOSTA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONATO
- DETRAZIONE PER TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO
- DETRAZIONI FISCALI IRPEF PER I CONDUTTORI DI ALLOGGI SOCIALI
- CONTRATTI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE
ATTENZIONE:
le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate




Alabama Kenneth Smith primo giustiziato con l’azoto
La cittadinanza universale: una riforma alla Caracalla per l’Italia


Trackbacks & Pingbacks
[…] e sanzioni Il ravvedimento La remissione in bonis per la cedolare […]
[…] e sanzioni Il ravvedimento La remissione in bonis per la cedolare […]
[…] e sanzioni Il ravvedimento La remissione in bonis per la cedolare […]
[…] e sanzioni Il ravvedimento La remissione in bonis per la cedolare […]
[…] e sanzioni Il ravvedimento La remissione in bonis per la cedolare […]
[…] e sanzioni Il ravvedimento La remissione in bonis per la cedolare […]
[…] e sanzioni Il ravvedimento La remissione in bonis per la cedolare […]
I commenti sono chiusi.