La remissione in bonis per la cedolare secca

La remissione in bonis per la cedolare secca

ERRORI E RIMEDI

 

La remissione in bonis per la cedolare secca

Come regola generale, quando per la fruizione di agevolazioni fiscali o per l’accesso a regimi fiscali è previsto l’obbligo di presentare una comunicazione preventiva, o eseguire un altro adempimento di natura formale, il contribuente che non lo ha effettuato tempestivamente ha l’opportunità, a determinate condizioni, di non perdere il beneficio, presentando la comunicazione o eseguendo l’adempimento formale entro il termine ordinario di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

Questa è la cosiddetta “remissione in bonis” e può essere fruita anche in relazione alla mancata scelta del regime fiscale della cedolare secca.

 

LE REGOLE GENERALI DELLA REMISSIONE IN BONIS

Per usufruire della “remissione in bonis” è necessario, innanzitutto, che la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”.

Quindi, è possibile attivarsi soltanto in assenza di attività di accertamento avviate da parte dell’Amministrazione finanziaria e conosciute dal contribuente.

Occorre, poi, che il contribuente, alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale, abbia i requisiti sostanziali prescrittidalle norme di riferimento.

La comunicazione o l’adempimento “mancanti” vanno fatti entro la data di presentazione della prima dichiarazione dei redditi (modello Unico) il cui termine scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento.

Per finire, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione o all’adempimento tardivo, occorre versare la sanzione di 258 euro con F24 (codice tributo 8114),  senza  possibilità di compensare con crediti eventualmente disponibili.

 

REMISSIONE IN BONIS E CEDOLARE SECCA

La tardiva presentazione del modello RLI per la scelta della cedolare secca può rientrare, in determinati casi, nel campo di applicazione della remissione in bonis.

Occorre, però, che il tardivo assolvimento dell’obbligo di presentazione del modello non sia configurabile come un “
mero ripensamento”.

Facciamo, di seguito, un esempio, ricordando che:

  • l’opzione per la cedolare secca può essere esercitata sin dall’inizio, oppure in un’annualità successiva, entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro (ossia, entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente)
  • l’esercizio dell’opzione (con il modello RLI) oltre questo termine determina l’impossibilità di accedere al regime della cedolare secca per quell’annualità e produce effetti soltanto in quelle successive.

Esempio
Contratto di locazione quadriennale, con efficacia dal 1° gennaio 2015(anno n) al 31 dicembre 2018 (anno n + 3),
stipulato il 1° gennaio 2015 e registrato, nei termini, il 15 gennaio 2015,  senza esercitare l’opzione per la cedolare secca. L’imposta di registro è stata pagata per tutte e quattro le annualità.

Ipotesi 1:
presentazione in data 15 febbraio 2015 di un nuovo modello RLI per la scelta della cedolare secca
In tale situazione l’opzione non produce effetto per il 2015 (anno per il quale doveva essere esercitata entro il termine di prima registrazione, ossia 31 gennaio 2015), ma solo a partire dal 2016 (anno n +1), senza applicazione di alcuna sanzione e senza diritto al rimborso dell’imposta di registro versata.

Ipotesi 2:

presentazione in data 15 febbraio 2016 di un nuovo modello RLI per la scelta della cedolare secca
In questo caso l’opzione non produce effetto per il 2016 (anno per il quale doveva essere esercitata entro il 31 gennaio 2016), ma solo a partire dal 2017 (anno n +2), senza applicazione di alcuna sanzione e senza diritto al rimborso dell’imposta di registro versata.

Le situazioni indicate nelle due ipotesi non sono sanabili con la remissione in bonis, al fine di ottenere la decorrenza del regime della cedolare secca, rispettivamente, già dal 2015 (ipotesi 1) e dal 2016 (ipotesi 2).

Non può essere ammesso a fruire della “sanatoria”, infatti,chi ha effettuato il versamento dell’imposta di registro (anche se in un’unica soluzione) prima di esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca.

Il pagamento dell’imposta di registroè indice di un comportamento non coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca che, come noto, non presuppone il versamento del tributo.

Allo stesso modo, non è possibile beneficiare della remissione in bonis per l’anno in corso, nei casi in cui il contribuente che paghi annualmente l’imposta di registro abbia già versato, nei termini previsti, il tributoannuale sull’ammontare del canone.

La remissione in bonis può produrre, invece, effetti qualora si verifichino situazioni come questa:

  • contratto di locazione quadriennale con efficacia dal 1° gennaio 2015al 31 dicembre 2018,  stipulato il 1° gennaio 2015, registrato nei termini il 15 gennaio 2015, senza optare per la cedolare secca, con il versamento dell’imposta di registro dovuta per la sola prima annualità.
  • successivo modello RLI presentato il 15 febbraio 2016, per scegliere la cedolare.

In tal caso,l’opzione non produrrebbe effetti per il 2016(anno per il quale doveva essere presentata entro il 31 genn
aio 2016), ma solo per il 2017.

In questa ipotesi è però possibile avvalersi della remissione in bonise ottenere la decorrenza dal 2016 (evitando la sanzione per omesso/tardivo versamento dell’imposta di registro), considerando che, fermo restando il rispetto delle altre condizioni necessarie per accedere al regime, l’imposta di registro annuale non è stata pagata.

La remissione in bonisdeve essere effettuata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, successiva alla scadenza del termine ordinario (nell’esempio, 30 settembre2016).

Per il suo perfezionamento occorre versare 258 euro, con il modello F24, utilizzando il codice tributo “8114”

 

FISCO E CASA: LE LOCAZIONI

INDICE

INTRODUZIONE

 

LA REGISTRAZIONE SENZA CEDOLARE SECCA

Le imposte da pagare
Come registrare il contratto

 

LA REGISTRAZIONE CON CEDOLARE SECCA

La cedolare secca
La registrazione del contratto e la scelta della cedolare

Il pagamento dell’imposta sostitutiva
Casi particolari

 

PROROGHE, RISOLUZIONI E CESSIONI

Comunicazioni e pagamento delle imposte
Termini di versamento dell’imposta di registro

 

ERRORI E RIMEDI

Violazioni e sanzioni
Il ravvedimento
La remissione in bonis per la cedolare secca

 

LA LOCAZIONE E L’IRPEF

Locatore fra Irpef e cedolare secca

Le detrazioni per l’inquilino

 

ATTENZIONE:
le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate

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