Sanzione amministrativa per omessa registrazione contratto locazione

L’omessa registrazione del contratto di locazione, il parziale occultamento del corrispettivo e l’omesso o tardivo versamento dell’imposta di registro sono delle violazioni per le quali è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa

Violazioni e sanzioni
L’omessa registrazione del contratto di locazione, il parziale occultamento del corrispettivo e l’omesso o tardivo versamento dell’imposta di registro sono delle violazioni per le quali è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa.

Queste, in sintesi, le violazioni relative all’imposta di registro con le sanzioni applicabili:

VIOLAZIONE           SANZIONE

  • Omessa o tardiva registrazione del contratto   sanzione  dal 120% al 240% dell’imposta di registro dovuta
  • Occultamento, anche parziale, del canone       sanzione  dal 200% al 400% della differenza tra l’imposta di registro dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato
  • Tardivo pagamento dell’imposta                       sanzione   30% dell’imposta versata in ritardo

 

Anche l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi dei canoni di locazione, o l’indicazione degli stessi in misura inferiore a quella effettiva, costituisce una violazione di carattere fiscale.

Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili a uso abitativo

  • non è indicato, si applica la sanzione nella misura dal 240 al 480 per cento dell’imposta dovuta, con un minimo di 516 euro
  • è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applica la sanzione nella misura dal 200 al 400 per cento dell’imposta dovuta.

Inoltre, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo, nel caso di accertamento con adesione o di acquiescenza, le sanzioni si applicano senza riduzioni.

In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l’esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d’imposta antecedenti a quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10% del valore catastale dell’immobile (Rendita x 1,05 x 120).

 

FISCO E CASA: LE LOCAZIONI

INDICE

INTRODUZIONE

 

LA REGISTRAZIONE SENZA CEDOLARE SECCA

Le imposte da pagare
Come registrare il contratto

 

LA REGISTRAZIONE CON CEDOLARE SECCA

La cedolare secca
La registrazione del contratto e la scelta della cedolare

Il pagamento dell’imposta sostitutiva
Casi particolari

 

PROROGHE, RISOLUZIONI E CESSIONI

Comunicazioni e pagamento delle imposte
Termini di versamento dell’imposta di registro

 

ERRORI E RIMEDI

Violazioni e sanzioni
Il ravvedimento
La remissione in bonis per la cedolare secca

 

LA LOCAZIONE E L’IRPEF

Locatore fra Irpef e cedolare secca

Le detrazioni per l’inquilino

 

ATTENZIONE:
le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate

 

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