LOCAZIONI -COVID-19 uso abitativo e uso diverso
LOCAZIONI e COVID-19
L’emergenza sanitaria in corso, il cd. Coronavirus, ha generato una serie di provvedimenti legislativi che hanno portato alla chiusura forzata, seppure temporanea, di molte attività.
Il presente contributo si pone l’obiettivo di analizzare le conseguenze di tali provvedimenti con riferimento alla casistica delle locazioni.
Per fatto non imputabile a responsabilità né del locatore, né del conduttore, cd. factum principis, molte unità immobiliari, non possono e non potranno, per il tempo che si renderà necessario e che al momento non è facile prevedere, più essere utilizzate per l’uso a cui sono contrattualmente destinate, vuoi per l’ordine di cessazione delle attività in esse svolte, vuoi per il divieto di allontanamento dal luogo in cui ci si trova con conseguente impossibilità di raggiungere il diverso luogo ove è situato l’alloggio locato.
Sono quindi coinvolte dalle norme emergenziali sia locazioni ad uso abitativo che, soprattutto, quelle ad uso diverso (commerciale –professionale –artigianale).Quanto alla prima casistica, quella relativa alle locazioni ad uso abitativo,le norme di contenimento del contagio incidono soprattutto sulla locazione di alloggi diversi dall’abitazione principale. Solo per esemplificare, affitti brevi, locazione di cd. seconde case o alloggi per fini turistici, contratti per studenti universitari fuori sede (i quali oltretutto si trovano l’università chiusa).
Quid iuris in riferimento a contratti di locazione già stipulati (o comunque riconducibilia preliminari di locazione già sottoscritti)?
Si pensi ad esempio all’alloggio preso/dato/promesso in locazione per le imminenti festività pasquali o per le prossime vacanze estive.
Quanto invece alla seconda casistica, quella relativa alle locazioni ad uso diverso dall’abitativo,le norme impattano prevalentemente sulle attività economiche,con riferimento alle locazioni relative ai negozi commerciali (oggetto di chiusura per alcune fattispecie di attività già con il primo DPCM del 11.3.2020), agli uffici (impossibili anche da raggiungere, viste le restrizioni alla mobilità personale introdotte con il DPCM del 22.3.2020), alle attività artigianali o produttive valutate di carattere non essenziale e come tali assoggettate all’obbligo di chiusura.
Quid iuris con riferimento a queste ipotesi, sia in relazione alla potenziale risoluzione dei contratti di locazione, sia in riferimento alla potenziale riduzione della misura del canone o addirittura alla sua interruzione di pagamento pur nella perduranza di validità del contratto?
Delineato come sopra il perimetro del presente contributo,anticipiamo subito che per alcune di tali ipotesi vi è un vuoto normativo, ossia non ci sono nel nostro ordinamento delle norme specifiche che regolamentino tali fattispecie, ma si dovrà far ricorso ai principi interpretativi di carattere generale(v. artt. 1218, 1256, 1258, 1463, 1464, 1467, 1181 del cod. civ.), o a richiami analogici.
Per agevolare la lettura del presente contributo, considerata la complessità della materia e la varietà delle casistiche come sopra delineate, soprattutto per coloro che non hanno l’interesse all’esame dei principi di diritto che si andranno nel proseguo ad elencare, si anticipa da subito come non sia assolutamente possibile determinare soluzioni valevoli indistintamente per tutti i contratti o tipologie di contratti di locazione, ma si dovrà necessariamente valutare caso per caso ogni singola vicenda, sia con riferimento al contenuto specifico del contratto di locazione, sia con riferimento alle singole circostanze che lo interessano.
Si può ragionevolmente sostenere come siano più chiare e complete le norme che potranno portare ad una valutazione sulla possibilità e meno di risolvere il contratto di locazione in essere o il relativo contratto preliminare (essendoci anche una casistica giurisprudenziale più estesa), rispetto all’eventuale fondamento normativo che possa giustificare un adempimento parziale, quale la riduzione della misura del canone o addirittura la interruzione del pagamento del canone, norme che sono sostanzialmente assenti nel nostro ordinamento giuridico in riferimento alla fattispecie in esame, dettata, lo ripetiamo, non da responsabilità ascrivibili ad alcuna delle parti (locatore o conduttore), bensì ad un factum principis.
In altre parole, per un fatto non imputabile ad alcuno dei due contraenti, bensì ad un provvedimento legislativo, il conduttore non potrà utilizzare l’immobile preso in locazione per lo scopo a cui esso era destinato e si tratta quindi di capire se debba comunque continuare a pagare il canone (sopportando così lui interamente ed esclusivamente gli oneri economici conseguenti a questo provvedimento legislativo), se ne possa ridurre la misura, o addirittura se possa non pagare per intero il canone di locazione per tutto il periodo di durata delle limitazioni imposte dal legislatore (addossando così gli oneri economici interamente in capo al locatore) o, infine, se possa invocare la risoluzione del contratto di locazione, o se tale risoluzione possa diversamente essere invocata dal locatore qualora il conduttore non corrisponda il canone dovuto. La complessità della materia appare quindi subito evidente.
Analizziamo quindi le norme di legge che possono intervenire nel regolare gli aspetti sopra evidenziati, ricordando come ad oggi non esista allo stato alcuna norma espressa che abiliti il conduttore a non corrispondere il canone.
Anzi, è stato previsto nel DPCM 11.3.2020 solo un credito di imposta a favore del conduttore di immobili accatastati C/1,pari al 60% dell’ammontare del canone di marzo 2020, limitatamente ai casi in cui l’attività commerciale non possa essere proseguita per effetto delle norme anti contagio.
Tale aiuto economico statale al conduttore inibito all’attività sembra avere quale presupposto proprio il fatto che egli, pur trovandosi in tale antieconomica situazione,resti comunque tenuto al pagamento del canone.
Peraltro, la norma lascia esclusi dal beneficio i conduttori degli immobili a diversa destinazione catastale (uffici, opifici, attività artigianali, etc.).
Il decreto-legge 17/03/2020, n. 18 (cd Cura Italia), all’art. 91, ha inserito dopo il comma 6 del precedente decreto-legge 23/2/2020 n. 6 il seguente “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione,ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.
Ciò non significa che nell’attuale periodo qualsivoglia obbligazione contrattuale (es. pagamenti, che possono essere eseguiti on-line, o altro) debba essere considerata sospesa; si prevede l’esenzione da responsabilità per non aver adempiuto o aver adempiuto in ritardo ad una obbligazione contrattuale la cui esecuzione sarebbe stata in contrasto con le norme di contenimento del contagio.
Premessa:
il contratto di locazione è un contratto sinallagmatico, ossia l’obbligazione del conduttore relativa al pagamento del canone è correlata all’adempimento da parte del locatore alla sua principale obbligazione (garantire l’uso locativo dell’immobile) non solo al momento iniziale della consegna dell’immobile, ma anche al suo perdurare per tutta la durata del contratto (sinallagma funzionale).
Vi è quindi un rapporto di interdipendenza reciproca delle obbligazioni,che deve essere mantenuto per la durata, continuativa,del contratto locativo.
Nei casi oggetto del presente contributo, come detto, il sinallagma tra le prestazioni subisce uno squilibrio perdurante per tutto il tempo di inibizione delle attività, perché il conduttore si trova impossibilitato ad utilizzare l’immobile per l’uso a cui è contrattualmente destinato, essendogli impedito da norma imperativa di esercitare l’attività lavorativa che avrebbe per lui generato i proventi economici con cui far fronte all’adempimento delle sue obbligazioni nei confronti del locatore, con conseguente sua difficoltà,quando non addirittura impossibilità,di poter provvedere al pagamento del canone, il tutto senza che vi sia una responsabilità riconducibile a colpa di nessuna delle due parti contrattuali.
I principi di diritto che verranno affrontati nel proseguo riguardano la cd. forza maggiore, l’impossibilità sopravvenuta (definitiva o temporanea, art. 1256 c.c.), l’eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), l’impossibilità parziale (art. 1464 c.c.), la facoltà di recesso per il conduttore (art. 27 legge 392/78).
1) Il concetto di forza maggiore.
Non esiste una definizione normativa di “forza maggiore”; la giurisprudenza lo qualifica comeun evento avente carattere oggettivo, straordinario ed imprevedibile e “assoluto”, cioè non vincibile né superabile in alcuna maniera, nonostante l’uso di una diligenza ordinaria o qualificata.
Nei contratti di locazione stipulati nel nostro Paese (diversamente da quanto avviene in altri contesti) di regola non è mai presente una clausola concernente l’ipotesi di forza maggiore e quindi nella quasi totalità dei casi non sarà possibile richiamare il contenuto negoziale voluto dalle parti per invocare questo istituto.Si potrà invece fare riferimento alla cd. impossibilità (definitiva o temporanea) di cui all’art. 1256 cod. civ.che dispone che “l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.”.
Una prima analisi di questo articolo porta ad osservare che, nella sostanza, nessuna delle due prestazioni potrebbe ritenersi tecnicamente impossibile, in quanto quella del locatore di permettere e garantire il godimento dell’immobile sussiste e vuole essere rispettata dal medesimo, così come quella del conduttore, di pagare il canone, non è di per sé resa impossibile dal semplice mancato utilizzo dell’immobile, il quanto il pagamento del corrispettivo è obbligazione non direttamente dipendente dal concreto utilizzo dell’immobile.
Con particolare riferimento ai contratti già in corso, e più specificatamente a quelli di lunga durata, deve poi essere tenuto presente che l’immobile resta comunque nella detenzione del conduttore, il quale ivi continua a custodire i propri arredi, beni strumentali, attrezzature, merci, etc.e nella più parte dei casi ha interesse a mantenere in vita il contratto di locazione, per poter riprendere l’attività quando la situazione emergenziale sarà terminata e così tutelare i suoi investimenti e la sua posizione imprenditoriale.
Il problema interpretativo nasce dal fatto che, nei casi che qui interessano,non è l’immobile locato a essere inidoneo per lo svolgimento dell’attività del conduttore, è invece quest’ultima a non essere compatibile con le norme cogenti poste a salvaguardia dal rischio del contagio.
Per meglio esplicitare il concetto, si consideri che due immobili identici, ad esempio due negozi, possono essere affittati uno ad uso negozio di abbigliamento e l’altro per vendita di prodotti alimentari; due opifici, uno per la produzione di articoli da regalo e l’altro per quella di articoli sanitari.
I primi vedranno l’interruzione dell’attività del conduttore, i secondi no. Quindi l’elemento dirimente e sotteso al problema in questione, non è l’immobile del locatore, bensì l’attività del conduttore.
È auspicabile che la maggior parte delle questioni trovi soluzione in un accordo solidale e secondo buona fede tra locatore e conduttore, come più nel dettaglio sarà trattato in seguito.
Qualora ciò non si realizzi,per la tutela delle ragioni del conduttore potrebbe aprirsi uno spiraglio con richiamo ad un recente arresto giurisprudenziale, che ha posto l’attenzione sul concetto di“funzionalità complessiva e concreta” del sinallagma contrattuale.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 10 luglio 2018, n. 18047, ha stabilito il principio per cui “l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno,verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione”.
Con tale pronuncia si è scalfito il precedente orientamento che qualificava l’impossibilità come oggettiva, ossia riconducibile direttamente ed esclusivamente alla prestazione,in sé e per sé considerata, in modo tale che l’esecuzione della stessa risultasse preclusa a chiunque e non solo a quel particolare debitore; l’impossibilità si considerava, poi, assoluta, quando derivava da un inadempimento insuperabile dalle forze umane.
L’impossibilità oggettiva è stata quindi reinterpretata dalla citata giurisprudenza prendendo come riferimento il singolo tipo contrattuale e il singolo concreto rapporto obbligatorio fino ad identificarsi con la nozione di inesigibilità della prestazione, da valutarsi secondo il criterio della buona fede ex art. 1175 codice civile .
Anche il ruolo del requisito dell’oggettività, con la predetta pronuncia, è stato ridimensionato in favore di un’interpretazione tesa ad identificare l’impossibilità con gli eventi che non rientrano nella sfera di controllo e d’organizzazione della parte debitrice.
Per completezza di esposizione va evidenziato che la citata pronuncia aveva a riferimento una fattispecie concernente un contratto di prestazione turistica, non un contratto di durata quale è quello locativo, e quindi va valutata con le dovute attenzioni e precauzioni.
2) L’ eccessiva onerosità sopravvenuta.
La fattispecie è contemplata dall’art. 1467 cod. civ. ed è volta allo scioglimento del vincolo contrattuale.
La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta da parte del conduttore, a differenza del recesso legale ex art. 27 legge 392/78 di cui si dirà oltre, è immediata ed evita il preavviso di 6 mesi.
Nei contratti ad esecuzione continuata, come il contratto di locazione,quando l’obbligo di eseguire una prestazione (pagamento del canone) sia divenuto troppo oneroso per il sopravvenire di eventi straordinari ed imprevedibili, il conduttore può invocare la risoluzione del contratto.
Il locatore può evitare la risoluzione offrendo di modificare “equamente” le clausole del contratto al fine di eliminare la sopravvenuta onerosità.
Ovviamente è tutta da valutare quale sia l’incidenza economica di una impossibilità solo temporanea all’utilizzo dell’immobile, ipotizzabile allo stato attuale al più in qualche mese(anche se è azzardato al momento fare precise previsioni temporali), su un contratto di lunga durata, con riferimento in particolare a quella di almeno sei anni di una locazione commerciale.
3) La facoltà di recesso dal contratto di locazione ex art. 27 Legge 392/78
È noto a tutti gli operatori del settore il contenuto dell’art.27 della L. 392/78 che attribuisce al conduttore di immobili ad uso diverso da quello abitativo la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di 6 mesi,in presenza di gravi motivi.
La difficoltà è sempre quella di individuare tali gravi motivi, ovvero di capire se la situazione da valutare possa essere considerata come un grave motivo tale da legittimare la richiesta di risoluzione del contratto da parte del conduttore.
È principio fermo della giurisprudenza di legittimità che i gravi motivi vadano individuati infatti non solo estranei alla volontà del conduttore, ma anche imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, il cui effetto è rendere oltremodo gravosa la sua persistenza per il conduttore (Cassazione, 26 luglio 2005, n.1560).
La Corte di Cassazione ha escluso che tali motivi possano essere riconducibili alla soggettiva ed unilaterale valutazione effettuata dal conduttore circa l’opportunità o meno di continuare la locazione (sentenza 19 luglio 2005, n.15215).
Significativa sul punto la seguente pronuncia: “La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che i gravi motivi che consentono, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il recesso del conduttore dal contratto di locazione, ai sensi degli artt.4 e 27 legge 27 luglio 1978, n.392, devono essere determinati da fatti estranei alla sua volontà, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, tali da rendergli oltremodo gravosa la sua prosecuzione, e in particolare in relazione alle locazioni commerciali può integrare grave motivo, che legittima il recesso del conduttore, un andamento della congiuntura economica (sia favorevole che sfavorevole all’attività di impresa), sopravvenuto e oggettivamente imprevedibile (quando fu stipulato il contratto), …….in misura tale, da rendergli particolarmente gravosa la persistenza del rapporto locativo, tenendo conto, quanto al requisito della imprevedibilità della congiuntura economica, che esso va valutato in concreto e in relazione ai fattori che ne hanno determinato l’andamento”(Cass. 10 dicembre 1996, n.10980, nello stesso senso cfr. Cass. 260-91; Cass. 11466-92; Cass. 1098-94).
È chiaro che ad oggi è prematura qualsiasi valutazione sulla possibilità di applicare tale ipotesi normativa ai fatti che ci occupano; il tempo trascorso dall’emanazione dei provvedimenti in esame è ancora piuttosto breve e si dovrà quindi valutare se nei periodi a venire l’impatto dei decreti governativi sarà tale da rendere, per il singolo conduttore di immobile commerciale, oltremodo gravosa la prestazione a cui è tenuto; in tal caso egli potrà invocare tale norma, non rientrando questo evento e ciò che ne consegue, certamente, nell’ordinario rischio d’impresa (e nemmeno essendo il recesso ancorato a valutazioni soggettive di opportunità), ma ponendosi come fattore esterno, imprevedibile (al momento della conclusione del contratto) che legittima il recesso stesso.
In caso di contestazione da parte del locatore alla richiesta del conduttore di voler recedere dal contratto di locazione per gravi motivi, ex art. 27 legge 392/78, il conduttore dovrà dare “effettiva prova del fatto che la crisi economica abbia in concreto comportato alla propria struttura un notevole calo del fatturato e di incarichi professionali tale da non consentire più l’utilizzo di ampi spazi locati e da non giustificare notevoli esborsi economici per far fronte a rilevanti oneri locativi -quali quelli oggetto del contratto di locazione intercorso tra le parti di causa -pena il rischio stesso di sopravvivenza della struttura in esame” (Tribunale di Milano 18.6.2013).
Ricordiamo infine che la valutazione degli eventi imprevedibili tali da rendere oltremodo gravosa la prestazione del conduttore è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito,che dovrà tener conto di tutte le caratteristiche dello specifico caso, avendo riguardo alle condizioni soggettive del conduttore, all’ubicazione della sede in cui si svolge l’attività da quest’ultimo esercitata, ed alla peculiarità dell’attività intrapresa.
4) La riduzione della misura del canone.
Nell’ipotesi in cui non vi sia un interesse da parte del conduttore alla risoluzione del contratto di locazione, ma unicamente una aspettativa e volontà di non corrispondere il canone, o di corrisponderlo in misura inferiore, per tutto il periodo di efficacia dei provvedimenti limitativi della possibilità di utilizzare l’immobile locato, analizziamo la portata degli art. 1464 e 1584 del cod. civ.L’art. 1464 cod.civ. (“impossibilità parziale sopravvenuta”) prevede: “Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale” .
Richiamate tutte le riserve già espresse al punto 1 che precede, qualora si ritenesse che nel contratto di locazione -contratto come detto a prestazioni corrispettive -il locatore oggi possa “eseguire” solo in parte la prestazione (non potendo garantire per tutta la durata dell’emergenza la fruibilità dell’immobile locato per l’utilizzo a cui esso è destinato), il conduttore avrebbe diritto di chiedere che proporzionalmente sia ridotta la sua prestazione relativa al pagamento dei canoni.
L’impossibilità parziale non determina in alcun caso l’estinzione dell’obbligazione e non produce di conseguenza la risoluzione del contratto, potendo invece il conduttore ottenere la riduzione della prestazione (Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., IV, 2, Torino, 1980, 647; Scalfi, 11).
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