Soppalco – realizzazione di strutture orizzontali

Il soppalco abitabile è definito in termini di legge come “soppalco con permanenza di persone” e si tratta di una zona rialzata in un secondo momento rispetto al livello del resto dell’appartamento, calpestabile da persone comodamente in piedi. Le regole e le misure stabilite dalla legge per la realizzazione di un soppalco cambiano a seconda del Regolamento Edilizio e di Igiene del proprio Comune di residenza.
La documentazione del progetto va presentata all’Ufficio Tecnico del proprio Comune da parte di un professionista (ingegnere, architetto o geometra)
– una volta ultimati i lavori, questi vanno documentati all’Ufficio del Catasto, poiché aumenta la superficie calpestabile e quindi la metratura dell’appartamento
Inoltre è bene sapere che per realizzare un soppalco nel proprio appartamento, non è necessario chiedere l’autorizzazione all’assemblea condominiale. Per evitare però successive contestazioni da parte di vicini quanto meno indiscreti, è consigliabile avere la documentazione relativa ai permessi comunali ottenuti.
COMUNE DI NAPOLI
REGOLAMENTO EDILIZIO
art.33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150
Adozione: delibera di Consiglio comunale n.104 del 28 aprile 1998
Ratifica testo coordinato: delibera di Consiglio comunale n.29
4 del 13 novembre 1998
Approvazione: delibera di Consiglio provinciale n.47 del 5 maggio 1999
Art. 15
Soppalchi
1. La realizzazione di strutture orizzontali intermedie tra due strutture orizzontali consecutive all’interno della medesima unità immobiliare (soppalchi), quando coerente con i principi del restauro e risanamento conservativo e sempre che non costituiscono unità immobiliari autonome rientra tra gli interventi definiti dall’art.31, lett. c) della legge 457/78. In tale caso l’atto di controllo comunale è l’autorizzazione edilizia o la DIA di cui all’art.4, comma 7, della legge 493/93 quando ammessa.
2. Le altezze minime interne non possono essere inferiori a quelle fissate rispettivamente per gli ambienti abitativi e per i vani accessori, dall’art.43, comma 2, lett. b) della legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nel caso che le nuove strutture orizzontali in tersecano finestre o balconi di prospetti, per i quali lo strumento urbanistico o norme di carattere ambientali impongono l’immodificabilità, va osservata una distanza non inferiore a metri 1 (uno) tra la parete finestrata e la proiezione del piano orizzontale del soppalco.
4. E’ consentita, altresì, la realizzazione di soppalchi destinati esclusivamente a deposito con altezza massima di metri 1.80 tra l’estradosso del soppalco e l’intradosso della struttura orizzontale preesistente a condizione che l’altezza utile dei locali sottostanti il soppalco non sia inferiore, a quella fissata, rispettivamente per gli ambienti abitativi e per i vani accessori, dall’art.43, comma 2, lett. b) della legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Nei casi in cui la struttura orizzontale di copertura sia costituita da volte, l’altezza interna è quella media tra l’altezza al piano di imposta e l’altezza in chiave.
6. Per le destinazioni d’uso non residenziali le condizioni di cui al comma 2 sono riferite al DL 19 settembre 1994 n.626 e successive modificazioni e integrazioni
Legge 5 agosto 1978, n. 457
Norme per l’edilizia residenziale
Art. 43. – Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni
1. In sede di prima applicazione e fino all’emanazione delle norme di cui al precedente art. 42, gli edifici residenziali che comprendano abitazioni fruenti di contributo dello Stato ai sensi della presente legge devono avere le seguenti caratteristiche:
a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50, calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per pieno dell’edificio e la somma delle superfici utili abitabili delle abitazioni;
b) altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non inferiore a metri 2,40.