Irregolarità urbanistica non determina invalidità del contratto preliminare

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Irregolarità urbanistica non determina invalidità del contratto preliminare

La sanzione della nullità prevista dall’art. 40 della I. n. 47 del 1985 per i negozi relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, non soltanto in ragione del tenore letterale della norma, ma anche perché la dichiarazione di cui all’art. 40, comma 2, della medesima legge, in caso di immobili edificati anteriormente all’1 settembre 1967, o il rilascio della concessione in sanatoria possono intervenire successivamente al contratto preliminare.

Ne consegue che, in queste ipotesi, rimane esclusa la sanzione di nullità per il successivo contratto definitivo di vendita, ovvero si può far luogo alla pronunzia di sentenza ex art. 2932 c.c.

È quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza 5 marzo 2021, n. 6191.

Civile Ord. Sez. 2 Num. 6191 Anno 2021
Data pubblicazione: 05/03/2021

FATTI DI CAUSA – La promissaria acquirente, conveniva la promittente venditrice, chiedendo che il Tribunale
pronunciasse una sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c. che producesse gli effetti del contratto definitivo non concluso a causa dell’inadempimento della convenuta, oltre alla condanna della stessa al risarcimento dei danni derivanti da ritardo nel trasferimento della proprietà.

La promittente venditrice, si costituiva e aderiva alla domanda ma, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della controparte al pagamento del prezzo convenuto all’atto del rogito, oltre al risarcimento del danno derivante dal mancato guadagno previsto per la realizzazione dell’immobile da erigere su un terreno edificabile, oggetto di diverso preliminare stipulato da un terzo soggetto, ma non concluso a causa della mancata disponibilità del ricavato della vendita non conclusa.

Il Tribunale pronunciava sentenza con cui trasferiva alla promissaria acquirente, la piena proprietà dell’immobile, condannando la stessa a pagare alla promittente venditrice, la somma pattuita in preliminare, oltre accessori di legge e gli interessi al saggio legale.