Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero termini pagamento, esclusioni
L’Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero (IVIE): cosa è, chi la deve pagare, termini pagamento, esclusioni
L’Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero (IVIE) è un’imposta annuale che deve essere versata da tutte le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati.
Base imponibile e aliquota
La base imponibile dell’IVIE è il valore catastale dell’immobile, rivalutato ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1998, n. 322. L’aliquota è pari allo 0,76%.
Termini di pagamento
L’IVIE deve essere versata in unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso dell’immobile è sorto o si è modificato.
Esclusioni
L’IVIE non si applica agli immobili:
- Adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
- Soggetti a imposta di successione o donazione;
- Utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, industriali o professionali;
- Situati nei Paesi membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Quali sono le conseguenze di una mancata o tardiva presentazione della dichiarazione IVIe?
In caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione IVIE, è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta dovuta. Inoltre, l’imposta dovuta è maggiorata di un interesse pari al 3,6% annuo.