Non si può negare al cane il diritto di abbaiare – Cassazione n.1394 – 2000

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Non si può negare al cane il diritto di abbaiare – Cassazione n.1394 – 2000

Se il cane abbaia non è disturbo della quiete.

Se gli ululati del cane non disturbano una pluralità di persone, ma solo un singolo vicino, non è configurabile il reato di disturbo alla quiete pubblica.

La Suprema Corte ha affermato che affinché vi sia disturbo alla pubblica tranquillità (art.659 c.p.) “è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone”

E’ inutile querelare il vicino di casa per disturbo alla quiete pubblica se il suo cane abbaia in continuazione: se gli ululati non disturbano “una pluralità di persone”, ma solo il vicino, “il fatto non sussiste”.

Questo è in sostanza il principio affermato dalla Prima Sezione Penale delle Corte di Cassazione, che ha annullato – perchè “il fatto non sussiste” –  la condanna per disturbo alla quiete pubblica inflitta dalla Corte di Appello di Bologna al proprietario di un cane che con i suoi ululati turbava la tranquillità dei vicini di casa.

La Suprema Corte rileva infatti che il cane incriminato disturbava un solo nucleo familiare, quello del vicino di casa del suo proprietario, mentre l’art.659 del codice penale tutela “la pubblica tranquillità” e, pur non essendo richiesto che il disturbo sia stato effettivamente recato ad una pluralità di persone,” è necessario tuttavia che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone”.

Sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione n.1394 (6 marzo 2000)