I requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni prima casa

agevolazioi prima casa

Le agevolazioni per la “prima casa”

  • I REQUISITI
    I requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni “prima casa”sono i seguenti:
    l’abitazione non deve essere di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) o A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artisticie storici).
    Prima dell’entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175) per le vendite soggette ad Iva si poteva usufruire delle agevolazioni quando l’abitazione era considerata “non di lusso”, sulla base dei criteri fissati dal Dm 2 agosto 1969).
    Pertanto, nell’atto di trasferimento dell’abitazione (per la quale si intende fruire dell’aliquota Iva del 4%),oltre ad attestarela sussistenza delle altre condizioni prescritte per usufruire dell’agevolazione,va dichiarata la classificazione o la classificabilità catastale dell’immobile nelle categorie che possono beneficiare dell’aliquota agevolata (circolaredell’Agenzia delle Entrate n. 31 del 30 dicembre 2014).Le categorie ammesse alle agevolazioni prima casa sono:A/2(abitazioni di tipo civile) -A/3(abitazioni di tipo economico) -A/4(abitazioni di tipo popolare) -A/5(abitazioni di tipo ultra popolare) -A/6(abitazioni di tipo rurale) -A/7(abitazioni in villini) -A/11(abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi)

 

l’immobile deve essere ubicato
nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è situato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto. Ai fini della corretta valutazione del requisito della residenza, il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l’interessato rende al Comune la dichiarazione di trasferimento

  • se diverso, nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività, intendendo per tale anche quella svolta senza remunerazione, come per esempio le attività di studio, di volontariato e sportive (circolare 2 marzo 1994, n. 1)
  • se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende
  • se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero, nell’intero territorio nazionale
    purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano. La condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione all’AIRE o può essere autocertificata dall’interessato mediante autocertificazione resa nell’atto di acquisto (ai sensi dell’articolo 46 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445)

Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.

  • Per richiedere i benefici fiscali, inoltre, nell’atto di acquisto il compratore deve dichiarare: di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato
  • di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

 

Se, per errore, nell’atto di compravendita queste dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le stesse forme giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.

L’agevolazione spetta allo stesso modo per l’acquisto delle pertinenze dell’abitazione qualora le stesse siano destinate in modo durevole a servizio e ornamento dell’abitazione principale per il cui acquisto si è già beneficiato della tassazione ridotta; questo, anche quando la pertinenza è acquistata con un atto separato.

In ogni caso, va ricordato che il beneficio spetta per le pertinenze classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, ed è fruibile limitatamente a una pertinenza per categoria catastale.

 

PRIMA DI ACQUISTARE

LE IMPOSTE SULLA VENDITA

Il sistema ordinario di tassazione
L’imposta sostitutiva

 

ATTENZIONE:
le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il
sito dell’Agenzia delle Entrate

1 commento

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] registrazione dell’agenzia immobiliare LE IMPOSTE E LE AGEVOLAZIONI Le imposte sull’acquisto Le agevolazioni per la “prima casa” Quando si perdono i benefici fiscali Il credito d’imposta per il riacquisto della “prima […]

I commenti sono chiusi.