Nuove regole per il lavoro a tempo determinato e per la somministrazione

Nuove regole per il lavoro a tempo determinato e per la somministrazione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Dignità entrano immediatamente in vigore le nuove regole per il lavoro a tempo determinato e per la somministrazione.

Confermati i nuovi limiti a durata, proroghe e rinnovi, insieme all’aggravio in termini di contribuzione NASPI.

L’ambito di applicazione si estende anche ai rapporti in somministrazione ed esclude attività stagionali e Pubblica amministrazione.

Il decreto Dignità apporta importanti modifiche alla disciplina dei nuovi contratti di lavoro a termine e ai rinnovi e alle proroghe dei contratti già in corso. Le norme del(D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, si applicano dal 14 luglio 2018

Rapporto di lavoro a tempo determinato
Il contratto di lavoro subordinato può essere stipulato senza alcuna causale giustificativa s
oltanto se prevede un termine di durata non superiore a 12 mesi.

In caso di durata superiore, o a partire dalla prima proroga o rinnovo, il datore di lavoro deve essere in grado
di dimostrare la sussistenza di una delle seguenti condizioni:
esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Si torna così al regime previgente la legge Fornero, con la dichiarata intenzione di contrastare l’uso improprio del contratto a termine, Sottolinea peraltro la relazione di accompagnamento al decreto che “In presenza di una di queste condizioni già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 24 mesi.

Attraverso tale misura sarà così possibile utilizzare il lavoratore per un periodo più breve, entro il quale il datore di lavoro avrà la possibilità di valutare l’eventuale conferma…” “Allo stesso tempo, se il datore di lavoro sarà in grado sin da subito di determinare le motivazioni per cui il lavoratore, pur essendo assunto per un periodo sufficientemente lungo, non potrà comunque essere stabilizzato all’interno dell’azienda, sarà per lui possibile assumere il lavoratore fino ad un termine massimo di 24 mesi”.

Atto Scritto
Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da un atto scritto in cui siano specificate,in caso di rinnovo o di proroga, le esigenze che ne hanno determinato la necessità. Una copia dello stesso deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
Non sono soggetti a questa regola solo i contratti di durata non superiore ai 12 giorni.

Durata
La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche per effetto di una successione di contratti non può in ogni caso superare i ventiquattro mesi, con riferimento alle medesime mansioni, o comunque a mansioni di pari livello e categoria legale.

Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.

La violazione del termine di 24 mesi comporta la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato a partire dalla data in cui è avvenuto tale superamento.

Il legislatore decreto conferma, anche nella sua stesura definitiva, una serie di eccezioni ed esclusioni con riferimento:
-alla facoltà, concessa alla contrattazione collettiva, di prevedere regole diverse,in deroga alla normativa;
-alle attività stagionali, in relazione alle quali i contratti possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle
condizioni legittimanti.
-ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, per i quali continuano a valere le disposizioni previgenti.

Viene inoltre confermata la possibilità di stipulare, una volta raggiunto il limite massimo di durata, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

Proroghe
Scendono peraltro da 5 a 4 le possibili proroghe: se la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi, il contratto potrà pertanto essere prorogato 4 volte nell’arco dei 24 mesi e non più 5 volte, a prescindere dal numero di contratti.

In caso di superamento di tale limite, il contratto si trasformerà a tempo indeterminato.
Per disincentivare l’uso del contratto a termine e per garantire una maggior tutela ai lavoratori sono, inoltre, introdotte due ulteriori misure:
-con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame,
il contributo di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92,”è aumentato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato anche in somministrazione”.
-E’ inoltre elevato a 180 giorni il termine entro il quale il lavoratore potrà impugnare il contratto a termine cessato.

Ambito di applicazione
Dispone il decreto in esame che le nuove disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato di nuova sottoscrizione e, nei casi di nuovo rinnovo a tempo determinato, ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso

Contratto di somministrazione
L’intervento sulla disciplina della somministrazione di lavoro riduce ad una sola misura, che incide però direttamente sull’operatività delle agenzie di somministrazione e che potrà avere un forte impatto per le stesse.

Il nuovo testo non interviene sulla somministrazione a tempo indeterminato e nemmeno sui criteri di computo presso l’utilizzatore. Lo schema di decreto in esame dispone, però, che in caso di assunzione a tempo determinato, il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il termine iniziale apposto al contratto può essere prorogato, con ilconsenso del lavoratoree per iscritto, nei casi e per la durata prevista dal CCNL applicato dal somministratore, ma nei limiti introdotti, all’articolo 21 delDlgs. n. 81/2015, dal decreto-legge in commento, vale a dire con un massimo di 4 volte e con l’indicazione delle causali.

Licenziamento ingiustificato
Passa da 24 a 36 mesi l’indennità massima in caso di licenziamento ingiustificato, mentre la minima aumenta da 4 mesi a 6.