Quando una tettoia ha bisogno di rilascio di titolo abilitativa

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Quando una tettoia ha bisogno di rilascio di titolo abilitativa

La realizzazione di una tettoia non integrante l’edificazione di una struttura leggera  facilmente smontabile e demolibile, comporta la trasformazione edilizia del territorio ex art. 3 comma  1 lett. e) del D.P.R. n. 380 del 2001; tale opera si caratterizza quindi in termini di “nuova  costruzione”, per la quale è necessario il previo rilascio del titolo abilitativo» (T.A.R. Campania,  Napoli, sez. 2ª, 19.8.2019, n. 4359).

Il Tar Campania con la sentenza 3613/2021 ha fatto in primo luogo una premessa: l’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l’emissione dell’ordinanza di demolizione ha natura vincolata.

Il lungo periodo trascorso dalla realizzazione dell’opera abusiva non può quindi generare nel privato alcun legittimo affidamento.

Alla luce della nuova normativa introdotta dalla legge 11.11.2014 n. 164 conversione del d.l. n. 133/2014), tra gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, essendo ad essi riconducibili: “Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso”.

Nell’ambito degli Interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione
delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso”.

“Non è richiesta l’autorizzazione prescritta dall’art. 146, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici”

“Le stesse opere rientrerebbero pur sempre nella nozione di “pertinenza urbanistica”

Quando le tettoie incidono sull’assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria, in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento
architettonico, ma nell’aggiunta di un elemento strutturale dell’edificio, con modifica del prospetto, perciò la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo assentibile con semplice DIA, anche in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 29/04/2019, n. 2284).

Più in generale, “Necessita di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica, in zona vincolata, ogni
opera che arreca una trasformazione del territorio”.

Sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione che, in base alle definizioni
dettate dall’art. 3, comma 1, lett. e), del medesimo d.P.R. n. 380, sono quelli di trasformazione edilizia
e urbanistica del territorio non rientranti nella manutenzione ordinaria o straordinaria, nel restauro e
risanamento conservativo, ovvero nella ristrutturazione edilizia” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III,
01/03/2019, n. 1154).

Con la precisazione che le nuove costruzioni non solo (e non tanto) per le loro caratteristiche costruttive, ma piuttosto per il loro uso, ove sia destinato a soddisfare esigenze di carattere non meramente temporaneo.

Inoltre “In presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori, sia pure riconducibili, come nella fattispecie, nella loro oggettività alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione o della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale cui ineriscono strutturalmente” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV,04/07/2018 , n. 4415),

Per le medesime ragioni che si richiamano a fini motivazionali, come già rilevato dalla sezione in sede cautelare, “la natura e la consistenza degli abusi commessi sono tali da non potersi configurare quali mere pertinenze del manufatto preesistente.

Ed invero, “Non possono essere qualificati come pertinenziali gli interventi che consistono in ampliamenti volumetrici e/o parti integranti di fabbricati, mentre le pertinenze urbanistiche sono manufatti accessori e preordinati ad una oggettiva esigenza del fabbricato principale, che perciò hanno una propria individualità fisica e strutturale, anche se destinati a servizio e/o ornamento del preesistente immobile principale” (T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 10/07/2019, n. 575).

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