Locazione di immobili – Regime fiscale delle locazioni brevi

Locazione di immobili – Regime fiscale delle locazioni brevi

Le novità per i contratti brevi sono contenute nell’Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi).

Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di
durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento in caso di opzione.

I proprietari di immobili avranno così la possibilità di esercitare l’opzione per la cedolare secca liberandosi dagli adempimenti “ordinari” legati all’IRPEF e all’imposta di registro oppure, in alternativa, assoggettare a IRPEF “ordinaria” i proventi delle locazioni brevi indicandoli nella dichiarazione dei redditi.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unita’ immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite.

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 e’ punita con la sanzione di cui all’articolo 11, pari ad un importo variabile tra 250 e 2.000 euro.

Per assicurare il contrasto all’evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto dell’accredito e provvedono al relativo versamento.

Prima dell’entrata in vigore delle nuove norme dettate dal D.L. 50/2017, le locazioni brevi non assolvevano una funzione residenziale e venivano considerate al di fuori della disciplina della legge 431/98.

La mancata registrazione dei contratti di locazione brevi metteva il fisco nella quasi impossibilità di effettuare controlli con la conseguenza che pochissimi contribuenti dichiaravano regolarmente gli affitti brevi.