Locazione di immobili – Regime fiscale delle locazioni brevi
Le novità per i contratti brevi sono contenute nell’Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi).
Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di
durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento in caso di opzione.
I proprietari di immobili avranno così la possibilità di esercitare l’opzione per la cedolare secca liberandosi dagli adempimenti “ordinari” legati all’IRPEF e all’imposta di registro oppure, in alternativa, assoggettare a IRPEF “ordinaria” i proventi delle locazioni brevi indicandoli nella dichiarazione dei redditi.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unita’ immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 e’ punita con la sanzione di cui all’articolo 11, pari ad un importo variabile tra 250 e 2.000 euro.
Per assicurare il contrasto all’evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto dell’accredito e provvedono al relativo versamento.
Prima dell’entrata in vigore delle nuove norme dettate dal D.L. 50/2017, le locazioni brevi non assolvevano una funzione residenziale e venivano considerate al di fuori della disciplina della legge 431/98.
La mancata registrazione dei contratti di locazione brevi metteva il fisco nella quasi impossibilità di effettuare controlli con la conseguenza che pochissimi contribuenti dichiaravano regolarmente gli affitti brevi.


La Banca Centrale Europea


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