IMPOSTE SULLA VENDITA: plusvalenza dalla cessione dell’abitazione

LE IMPOSTE SULLA VENDITA

LE IMPOSTE SULLA VENDITA

Dalla cessione dell’abitazione può derivare una plusvalenza, vale a dire una differenza positiva tra l’incasso della vendita percepito nell’anno e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione dell’immobile ceduto, aumentato dei costi inerenti l’immobile stesso.

Il sistema ordinario di tassazione

Questo valore, se deriva da una cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria “redditi diversi” e, come tale, va tassato con le normali aliquote Irpef (la plusvalenza va, quindi, dichiarata nel modello Unico o nel modello 730).

In altri termini, la plusvalenza concorre, insieme agli eventuali altri redditi del venditore, alla determinazione del suo reddito imponibile ai fini Irpef.

Fanno eccezione a questa regola (la plusvalenza non è, quindi, tassabile):

  • gli immobili pervenuti per successione o usucapione
  • quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile,  sono trascorsi cinque anni dall’acquisto o costruzione dello stesso (in questo caso, il costo d’acquisto o di costruzione è quello sostenuto dal donante)
  • le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, cioè, il coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo. Va considerato familiare anche il coniuge in regime di separazione.

L’imposta sostitutiva

Per la tassazione di queste plusvalenze è previsto anche un sistema alternativo a quello “ordinario”. Infatti, il venditore ha la facoltà di chiedere all’atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un’imposta sostitutiva di quella sul reddito.
L’aliquota d’imposta sostitutiva applicabile è pari al 20%.
Il notaio stesso provvede ad applicare e a versare l’imposta sostitutiva, ricevendo dal venditore la somma relativa.
Quindi, comunica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alla compravendita.

PRIMA DI ACQUISTARE

LE IMPOSTE SULLA VENDITA

Il sistema ordinario di tassazione
L’imposta sostitutiva

Attenzione:

le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate

1 commento

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] principale La detrazione per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturatiLE IMPOSTE SULLA VENDITAIl sistema ordinario di tassazione L’imposta […]

I commenti sono chiusi.