Si può ereditare la casa popolare in caso di morte dell’assegnatario?
In Italia, non è possibile ereditare una casa popolare in quanto tale. L’assegnazione di un alloggio di edilizia popolare è subordinata al possesso di determinati requisiti economici e sociali, che devono essere verificati al momento della presentazione della domanda e durante tutto il periodo di assegnazione.
In caso di morte dell’assegnatario, l’alloggio torna nella disponibilità dell’ente che lo ha concesso. Gli eredi, pertanto, non hanno diritto di subentrare nell’assegnazione, a meno che non posseggano i requisiti previsti per l’accesso all’edilizia popolare.
L’unica ipotesi in cui è possibile ereditare una casa popolare è quella in cui l’assegnatario abbia acquistato l’immobile, pagando l’intero corrispettivo previsto. In questo caso, la casa popolare diventa un bene di proprietà privata e può essere ereditata dai successori dell’assegnatario secondo le norme ordinarie del diritto civile.
È possibile anche che l’ente che ha concesso l’alloggio decida di concedere un’assegnazione diretta a uno degli eredi dell’assegnatario, anche se questi non possiede i requisiti previsti per l’accesso all’edilizia popolare. In questo caso, l’assegnazione è subordinata alla valutazione dell’ente, che deve considerare, tra l’altro, le condizioni economiche e sociali dell’erede e il suo interesse all’assegnazione dell’alloggio.
In conclusione, si può affermare che, in generale, non è possibile ereditare una casa popolare. L’unica ipotesi in cui è possibile è quella in cui l’assegnatario abbia acquistato l’immobile, pagando l’intero corrispettivo previsto. In tutti gli altri casi, l’alloggio torna nella disponibilità dell’ente che lo ha concesso.
In Italia, non è possibile ereditare una casa popolare in quanto tale. L’assegnazione di un alloggio di edilizia popolare è subordinata al possesso di determinati requisiti economici e sociali, che devono essere verificati al momento della presentazione della domanda e durante tutto il periodo di assegnazione.
In caso di morte dell’assegnatario, l’alloggio torna nella disponibilità dell’ente che lo ha concesso. Gli eredi, pertanto, non hanno diritto di subentrare nell’assegnazione, a meno che non posseggano i requisiti previsti per l’accesso all’edilizia popolare.
L’unica ipotesi in cui è possibile ereditare una casa popolare è quella in cui l’assegnatario abbia acquistato l’immobile, pagando l’intero corrispettivo previsto. In questo caso, la casa popolare diventa un bene di proprietà privata e può essere ereditata dai successori dell’assegnatario secondo le norme ordinarie del diritto civile.
È possibile anche che l’ente che ha concesso l’alloggio decida di concedere un’assegnazione diretta a uno degli eredi dell’assegnatario, anche se questi non possiede i requisiti previsti per l’accesso all’edilizia popolare. In questo caso, l’assegnazione è subordinata alla valutazione dell’ente, che deve considerare, tra l’altro, le condizioni economiche e sociali dell’erede e il suo interesse all’assegnazione dell’alloggio.
In conclusione, si può affermare che, in generale, non è possibile ereditare una casa popolare. L’unica ipotesi in cui è possibile è quella in cui l’assegnatario abbia acquistato l’immobile, pagando l’intero corrispettivo previsto. In tutti gli altri casi, l’alloggio torna nella disponibilità dell’ente che lo ha concesso





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