Da gennaio 2022 pagamenti in contanti massimo consentito 999 euro

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Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 ha ridotto il limite per l’utilizzo di denaro contante e titoli al portatore per i cittadini residenti in Italia, a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022, quindi il trasferimento massimo consentito in contanti sarà quindi di 999,99 euro.

Restano esclusi dalla limitazione all’uso del contante, così come definita, i pagamenti effettuati dagli stranieri: per tutti i non residenti è infatti fissato a 10.000 euro il limite per le transazioni effettuate sul territorio italiano, utilizzando un’apposita procedura.

La norma ha l’obiettivo esplicito di contrastare le operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e contrastare evasione fiscale.

I trasferimenti di contanti sopra soglia devono essere effettuati obbligatoriamente attraverso banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento secondo la procedura stabilita dall’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.

Sono invece considerati leciti, fermo restando il potere dell’Amministrazione di verificare nel concreto la natura dell’operazione, i versamenti e i prelievi sul proprio conto corrente superiori alla soglia di legge, le transazioni relative al pagamento di compensi per attività di lavoro autonomo occasionale, così come la retribuzione dei collaboratori domestici (mentre per tutte le altre retribuzioni di lavoro dipendente resta il divieto assoluto di pagamento in contanti), i pagamenti in favore della pubblica amministrazione, la quale è invece obbligata a effettuare tutti i pagamenti superiori a 1.000 euro con mezzi tracciati.

Le sanzioni verso i partecipanti all’operazione illecita sono definite in un unico range di importi: il minimo è pari a 1.000 euro,dal 1° gennaio 2022, mentre la massima sanzione è pari a 50.000 euro.

Le sanzioni che vanno a colpire i soggetti obbligati a vigilare, cioè gli operatori qualificati istituzionalmente deputati a vigilare, comporta che l’omessa segnalazione espone l’obbligato a una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 15.000 euro.
Il regolamento CE n. 974/98 del Consiglio prevede che i limiti adottati dagli Stati membri dell’Unione Europea relativi all’uso di banconote e monete non sono incompatibili con il corso legale dell’euro, a patto che esistano mezzi “alternativi” di pagamento.

Gli Stati possono quindi adottare specifiche norme, per ragioni di interesse pubblico, volte a contrastare la circolazione di denaro contante, come tra l’altro confermato dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze C-422/19 e C-423/19.