Costruzione di un immobile su un terreno ereditato
La costruzione di un immobile su un terreno è un atto di trasformazione del bene
In base all’articolo 177, comma 1, del codice civile, “il coniuge superstite è erede legittimo del coniuge defunto, sia in caso di separazione che di scioglimento del matrimonio”.
Il terreno ereditato dalla moglie è un bene di sua esclusiva proprietà. La costruzione dell’immobile sul terreno è un atto di trasformazione del bene, che rimane di proprietà esclusiva della moglie.
Tuttavia, è possibile che i coniugi decidano di stipulare un contratto di comunione dei beni, in modo che l’immobile diventi di proprietà comune. In questo caso, l’immobile sarà di proprietà al 50% della moglie e al 50% del marito.
Pertanto, è importante che i coniugi chiariscano la loro volontà in merito alla proprietà dell’immobile, stipulando un contratto di comunione dei beni o di separazione dei beni.

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