Bonus casa 2020 detrazioni e incentivi nella Legge di Bilancio

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Bonus casa 2020 detrazioni e incentivi nella Legge di Bilancio

Legge di Bilancio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre 2019, previsto un pacchetto di incentivi e detrazioni per i contribuenti, fatto di proroghe e anche di novità.

Prorogate le detrazioni per la riqualificazione energetica, gli impianti di micro-cogenerazione e le ristrutturazioni edilizie, oltre a quelle per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata a seguito di ristrutturazione della propria abitazione.

Tra le novità assolute della Manovra si introduce un’opportunità per beneficiare di una detrazione del 90% sulle spese sostenute nel 2020 per restaurare la facciata degli edifici esistenti e lo sconto in fattura applicato solo per i lavori condominiali che superano i 200.000 euro.

Bonus casa 2020, ecco le detrazioni e gli incentivi in Legge di Bilancio

  • Deducibilità IMU
  • Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato
  • Efficienza energetica
  • Proroga detrazione qualificazione energeticae recupero edilizio
  • Bonus facciate
  • Imposta sostitutiva plusvalenze cessione immobili

 

Deducibilità IMU

Per il periodo d’imposta 2020 è confermata la deducibilitàdell’IMU relativa agli immobili strumentaliaifini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento; è tuttavia indeducibile ai fini IRAP. Le disposizioni di cui al presentecomma si applicano anche all’IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all’IMIS della provincia autonoma di Trento, istituita con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.La Legge di Bilancio stabilisce inoltre che la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020ed in misura integrale a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato

Per i contratti a canone concordato, stipulati secondo le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 3 e 8 della Legge 431/1998, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del DL 551/1988, convertito, con modificazioni, dalla Legge 61/1989, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, è stata confermata dallaLegge di Bilancio 2020 la riduzione al 10% dell’aliquota della cedolare secca applicata (con modifica dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n.23 del 14 marzo 2011).

Efficienza energetica

A partire dal 1° gennaio 2020, soloper gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di  cui  al  decreto  del MISE26  giugno  2015per  il  miglioramento  dell’efficienza  energetica,relativamente  alle  parti  comuni  degli  edifici  condominiali,  con  un  importo  dei  lavori  pari  o superiore a 200.000 euro,il soggetto avente diritto alle detrazioni potrà optareper uno“sconto in fattura” ossia  per  un contributo  di  ammontarepari all’intervento,  sotto  forma  di  sconto  sul corrispettivo  dovuto,  anticipato  dal  fornitore  che  ha  effettuato  gli  interventi.Quest’ultimo verrà rimborsato attraverso   un credito  d’imposta che   potrà   essere utilizzatoesclusivamente   in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.Contemporaneamente  sono  stati  abrogati,oltre  al  comma  3, i  commi  2  e  3  terdel  DL  34/2019 (come   convertito   dalla   Legge   58/2019);tale  abrogazione  ha  comportato  l’eliminazione  del meccanismo dello sconto in fattura per i lavori effettuati, riferibili rispettivamente ad interventi di adozione di misure antisismiche e opere finalizzate al conseguimento di risparmioenergetici.

Proroga detrazione qualificazione energeticae recupero edilizio

1.Ecobonus   Confermata  anche  per  il  2020  la  detrazione del 50%  per  le  spese,  cosiddetto Ecobonus, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di:

  • finestre comprensive di infissi;
  • schermature solari;e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale:
  • con impianti dotati  di  generatori  di  calore  alimentati  da  biomasse  combustibili,  fino  a  un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
  • con impianti dotati  di  caldaie  a  condensazione  con efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di prodotto  prevista  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.  811/2013  della  Commissione,  del  18 febbraio  2013. Sono  esclusi  dalla  detrazione  gli  interventi  di  sostituzione  di  impianti  di climatizzazione invernale  con  impianti dotati  di  caldaie  a  condensazione  con  efficienza inferiore alla classe suddetta.

Confermata per il 2020 anche la detrazione nella misura del 65%per gli interventi disostituzione di impianti di climatizzazione invernale(detrazione max Euro 30.000):

  • con impianti dotati  di  caldaie  a  condensazione  di  efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di prodotto prevista dal sopracitato e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti,  appartenenti  alle  classi  V,  VI  oppure  VIII  della  comunicazione  della Commissione 2014/C 207/02;
  • con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in  fabbrica  ed  espressamente concepiti  dal  fabbricante  per funzionare in abbinamento tra loro.

E per le spese di:

  • acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione(detrazione max Euro 30.000);
  • acquisto pannelli solariper la produzione di acqua calda (detrazione max Euro 60.000);
  • acquisto di sistemi di building automation (non è previsto un limite di detrazione);
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia (detrazione max Euro 30.000);
  • sostituzione di scaldacqua  tradizionali  con  scaldacqua  a  pompa  di  calore  dedicati  alla produzione di acqua calda sanitaria (detrazione max Euro 30.000 acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29  dicembre  2006,  n.  311,  sostenute  dal  1º  gennaio  2015  al31  dicembre  2019,  fino  a  un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
  • acquisto  e  posa  in  opera  di  micro-cogeneratori  in  sostituzione  di  impianti  esistenti, sostenute  dal  1°  gennaio  2019  al  31  dicembre  2019,  fino  a  un  valore  massimo  della detrazione di Euro 100.000.

2.Ecobonus condomini – Si ricorda cheper il 2020 e 2021:

a) Gli interventi  di  riqualificazione  energetica  di  parti  comuni  degli  edifici  condominiali,  che interessino   l’involucro   dell’edificio   con   un’incidenza   superiore   al   25   per   cento   della superficie  disperdente  lorda  dell’edificio  medesimo, consentono  la  detrazione delle  spese nella  misura  del  70  per  cento;la  medesima  detrazione  spetta,  nella  misura  del  75  per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualitàmedia di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015.

Le  detrazionidi  cui sopra sono  calcolate  su  un  ammontare  complessivo  delle  spese  non superiore   a   euro   40.000   moltiplicato   per   il   numero   delle   unità immobiliari   che compongono l’edificio.

b) Le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche  1, 2  e  3,finalizzati  congiuntamente  alla  riduzione  del  rischio  sismico  e  alla riqualificazione   energetica,   in   alternativa   alle   detrazioni   previste dal   punto   a)   sopra riportato  e  da  quanto  previsto  dal  Sismabonus  per  i  condomini,sono  soggette  auna detrazione nella misura dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La  predetta  detrazione è ripartita  in  dieci  quote  annuali  di  pari  importo  e  si  applica  su  un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unitàimmobiliari di ciascun edificio.

3.Sismabonus  _ Anche  per  il  2020  si  confermail  riconoscimento  del  cosiddetto  Sismabonus, relativamente  all’adozione  di  misure  antisismiche,  con  particolare  riguardo  all’esecuzione  di opere  per  la  messa  in  sicurezza  statica  sulle  parti  strutturalidi edifici  ubicati  nelle  zone sismiche  ad  alta  pericolosità(zone  1  e  2) (si  veda  l’ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri  n.  3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla  Gazzetta Ufficiale  n.105  dell’8  maggio  2003),  riferite  a  costruzioni  adibite  ad  abitazione  e  ad  attività produttive. La detrazione dall’imposta lorda è nella misura del:

a)50%  qualora  a  seguito  degli  interventi  non  si  consegua  alcun  miglioramento  della  classe sismica;

b)70%  se  siconsegue  una  riduzione  del  rischio  sismico  che  determini  il  passaggio  ad  una classe di rischio inferiore;

c)80% ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori.Le  spese  concorrono  fino  ad  un  ammontare  complessivo  non  superiore  ad Euro96.000  per unità  immobiliare  per  ciascun  anno.

La  detrazione  è  ripartita  in  cinque  quote  annuali  di  pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Qualora gli interventi siano eseguiti su parti comuni di edifici condominiali le percentuali di cui ai punti b) e c) vengono maggiorate rispettivamente al 75% ed al 85%.

4.Bonus ristrutturazione edilizia e bonus mobili  – Ai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale  per  interventidi  recupero  del  patrimonio  edilizio  iniziati  a  decorrere  dal  1º  gennaio 2019, è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2020per l’acquisto di mobili e digrandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonchéA per i forni, per le apparecchiature per le   quali   sia   prevista   l’etichetta   energetica,   finalizzati   all’arredo   dell’immobile   oggetto   di ristrutturazione.

La detrazione verrà ripartitatra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, e spetta nella  misura  del  50  per  cento  delle  spese  sostenute  calcolata  su  un  ammontare  complessivo non  superiore  a  10.000  europer  gli  interventi  effettuati  nell’anno  2019ovvero  per  quelli iniziati nelmedesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell’anno 2019per  le  quali  si èfruito  della  detrazione.

Ai  fini  della  fruizione  della  detrazione  d’imposta,  le spese  sono  computate  indipendentemente  dall’importo  delle  spese  sostenute per  i  lavori  di ristrutturazione.

Prorogato per tutto il 2020 la detrazione del 50% sugli interventi di ristrutturazione edilizia per un importo massimo di spesa ammessa pari ad Euro 96.000

Bonus facciate

Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.

Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015(prestazione energetica dell’immobile espressa attraverso un indice di prestazione energetica globale non rinnovabile)-

Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Imposta sostitutiva plusvalenze cessione immobili

È stata incrementata dal 20% al 26% l’imposta sostitutiva sul reddito applicata, su richiesta della parte venditrice resa al notaio, alla plusvalenza realizzata in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

Tale imposta è applicata in deroga alla disciplina di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), TUIR.A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva della plusvalenza di cui sopra, ricevendo la provvista dal cedente.