Superbonus 110% – Novità in materia di detrazioni – Chi può usufruirne

, , , , , ,
Superbonus 110% – Novità in materia di detrazioni – Chi può usufruirne

Superbonus 110%
Novità in materia di detrazioni per investimenti di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici  (luglio 2020)

CHI PUÒ USUFRUIRNE
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • i condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le
    stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai
    requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”.

In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per
conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30
giugno 2022;

  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati
    su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
  • dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo
    4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla
    legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
    nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della
    legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
    dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
    destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento
delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del
nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o
superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria,
o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da
parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.

I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di
partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.