Prestazioni di lavoro occasionale via libera ai nuovi voucher
lunedì, 10 luglio 2017, sulla piattaforma online dell’Inps (www.inps.it/Prestazioni Occasionali) o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Istituto di previdenza sarà possibile iscriversi ai nuovi buoni lavoro.
Il decreto legge n.2853, di conversione del decreto legge n. 50 del 2017, copre il vuoto normativo creatosi dopo la soppressione dei voucher.
Per le prestazioni di lavoro occasionale vengono introdotte due modalità di occupazione dei lavoratori
I– Previsto il libretto famiglia se il datore di lavoro è persona fisica non iscritta al Registro delle imprese, e dall’altro il contratto di prestazione occasionale per tutti gli altri committenti.
Si parla di un certificato di 10 euro lordi, di cui 1,65 euro di contributi previdenziali e 0,25 di premio Inail e 0,10 di oneri gestionali.
Dunque, dovrebbero essere 8 gli euro netti che finiranno nelle tasche del lavoratore.
II– Previsto il contratto di prestazione occasionale riservato alle imprese e ai datori di lavoro riconosciuti introduce una retribuzione minima oraria di 9 euro, con base di 36 euro da corrispondere al lavoratore. A questo compenso netto, andrano aggiunte 2,97 euro per l’Inps, pari al 33%, 3,2 per Inail e l’1% di oneri gestionali, che alzano il valore del voucher a 12,41 euro complessivi.
Sano inclusi dei limiti massimi, il tetto consentito da ogni lavoratore è di 5mila euro l’anno, con massimo di 2mila e 500 per ogni datore di lavoro, il quale non potrà andare oltre i 5mila euro nei dodici mesi per il personale soggetto ai “Presto”.
I professionisti e gli imprenditori (fatta esclusione per gli agricoli) che fanno uso di lavoro accessorio dovranno inviare, almeno 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna prestazione, comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Chi non rispetta tale obbligo vedrà applicata una sanzione amministrativa che parte da 400 euro fino ad un massimo di 2.400 euro, moltiplicata per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
1. IMPRENDITORI NON AGRICOLI E PROFESSIONISTI:
la comunicazione dovrà essere effettuata almeno 60 minuti prima dell’inizio e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:
– dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore;
– luogo della prestazione;
– giorno di inizio della prestazione;
– ora di inizio e di fine della prestazione.
2. IMPRENDITORI AGRICOLI:
entro lo stesso termine di60 minuti prima della prestazione, ma con contenuti parzialmente differenti.
In tale caso infatti si prevede che la comunicazione indichi:
– dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore;
– luogo della prestazione;
– durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.