Mediatore condominiale strumento per la gestione delle controversie

Mediatore condominiale strumento per la gestione delle controversie

I rapporti sociali di molti individui,e famiglie, sono fortemente influenzati dal fatto che la vita quotidiana è organizzata nell’ambito di un contesto condominiale.

Dal un punto di vista giuridico il condominio è teatro di situazioni talvolta molto complesse.

La gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni è di competenza dell’assemblea condominiale, di cui fanno
parte tutti i condomini.

Tuttavia, per fare fronte alle concrete esigenze di amministrazione della cosa comune, anche nei confronti di soggetti terzi, l’assemblea nomina un amministratore.

Il condominio è, quindi, una realtà giuridica e sociale in cui possono sorgere, per ragioni di ordine personale, psicologico ed economico, dinamiche potenzialmente conflittuali.

Il processo giurisdizionale costituisce il metodo istituzionale di risoluzione delle controversie nella nostra società:    la sentenza pronunciata dal giudice costituisce la soluzione “giusta” del conflitto, perché fondata sull’applicazione delle norme giuridiche al caso concreto.

Tuttavia, non sempre ricorrere al giudice è l’opzione migliore per risolvere una lite.

Un aspetto importante da considerare nella scelta del metodo di risoluzione di una controversia è la salvaguardia dei rapporti economici, familiari, sociali, spesso compromessi dalla logica del conflitto.

Il legislatore ha approvato un’importante riforma in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 21 giugno 2017, n. 96 (legge di conversione del D.L. 50/2017, la cosiddetta “manovra integrativa” chiesta dall’Europa), che grazie al via libera al Senato dello scorso 23 giugno con l’emendamento di modifica del primo comma dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 ha portato alla  definitiva stabilizzazione della mediazione civile “obbligatoria”

La riforma risponde a una duplice esigenza:

  • da un lato alleggerire il carico dei tribunali, dirottando un gran numero di “cause” verso le nuove procedure di mediazione. Perciò il legislatore ha previsto che prima di poter ricorrere al giudice, per alcune tipologie di controversie (tra cui quelle in materia condominiale), le parti debbano  obbligatoriamente tentare di trovare un accordo in sede di mediazione;
  • dall’altro ha disciplinato il ricorso a forme più veloci ed economiche di composizione delle controversie.

Tutte le volte in cui sorge una controversia relativa al rispetto di una delle regole poste dalla legge in materia di condominio (oltre che dal regolamento di condominio, in quanto a sua volta previsto dalle regole del codice civile richiamate), il legislatore impone che prima di iniziare un giudizio si debba tentare la strada della mediazione.

Sono escluse le liti esterne al condominio che riguardino rapporti, di natura contrattuale o extracontrattuale, tra il
condominio e soggetti terzi.

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

In caso di esito negativo, il procedimento si riterrà concluso, potendo adire l’autorità giudiziaria e non prevedendo alcun compenso per l’organismo di conciliazione.

In caso, invece, di esito positivo, la mediazione proseguirà il suo regolare svolgimento, potendo verificarsi due ipotesi: il raggiungimento o meno dell’accordo.

Nell’ipotesi in cui si raggiunga un accordo, il mediatore redigerà apposito verbale allegando il testo dell’accordo medesimo, il quale, una volta sottoscritto anche dagli avvocati dalle parti, costituirà “titolo esecutivo”; nell’ipotesi in cui, invece, non si pervenga ad un accordo, è compito del mediatore formulare una proposta di conciliazione, alla quale le parti, entro un termine congruo (di regola 7 giorni), dovranno rispondere, comunicando, per iscritto, la loro accettazione o il rifiuto; l’eventuale silenzio equivale al rifiuto della proposta.

Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e’ altresi’ tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.