Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa

credito di imposta

Il credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”

Chi cede l’abitazione “agevolata” ed entro un anno dalla vendita ne acquista un’altra (anche se non ultimata) avente i requisiti“prima casa”, ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato.
Il credito d’imposta spetta anche nell’ipotesi in cui l’altra abitazione venga riacquistata mediante contratto di appalto o di permuta.

Il credito d’imposta non può essere superiore all’imposta dovuta in relazione al secondo
acquisto e può essere utilizzato, a scelta del contribuente:

  • in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto
  • per l’intero importo, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, sulle successioni e donazioni dovute su denunce e atti presentati dopo la data di acquisizione del credito
  • in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo
    acquisto
  • in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il
    modello F24 (usando il codice tributo 6602).

Se il contribuente utilizza solo parzialmente il credito d’imposta per pagare l’imposta di registro dovuta per l’atto in cui lo stesso credito è maturato, egli potrà utilizzare l’importo residuo solo in diminuzione dell’Irpef o in compensazione, ma non in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, sulle successioni e donazioni per gli atti presentati dopo la data di acquisizione del credito. La normativa prevede, infatti, che in relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per l’intero importo.

Per fruire del credito d’imposta, è necessario che il contribuente manifesti tale volontà nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stesso atto.

In particolare, l’atto di acquisto dovrà contenere (oltre alle “ordinarie” dichiarazioni di possesso dei requisiti per l’agevolazione prima casa), l’espressa richiesta del beneficio e dovrà indicare gli elementi necessari per la determinazione del credito.

Occorrerà, perciò:

  • indicare gli estremi dell’atto di acquisto dell’immobile sul quale era stata corrisposta
    l’imposta di registro o l’Iva in misura agevolata nonché l’ammontare della stessa
  • nel caso in cui era stata corrisposta l’Iva ridotta in assenza della specifica agevolazione prima casa, rendere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto al beneficio alla data dell’acquisto medesimo
  • nell’ipotesi in cui risulti corrisposta l’Iva sull’immobile alienato, produrre le relative fatture
  • indicare gli estremi dell’atto di vendita dell’immobile.

QUANDO NON SPETTA
Il credito d’imposta non spetta se:

  • è stato perso il beneficio prima casa in relazione al precedente acquisto
  • il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio “prima casa”
  • il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti “prima casa”
  • viene ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” riacquistando, non a
    titolo oneroso, un altro fabbricato avente i requisiti per fruire del beneficio

 

PRIMA DI ACQUISTARE

LE IMPOSTE SULLA VENDITA

Il sistema ordinario di tassazione
L’imposta sostitutiva

 

ATTENZIONE:
le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate

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