Rent to buy e leasing immobiliare abitativo: due modi alternativi di comprare casa
Nella ricerca di strumenti giuridici che contribuiscano ad uscire dalla grave crisi in cui versa il settore immobiliare da anni, il legislatore ha adottato di recente due nuovi istituti: il contratto di rent to buy (godimento in funzione
della successiva alienazione), disciplinato dalla legge di stabilità 2014 e il leasing immobiliare abitativo, istituto introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (commi dal 76 all’84 dell”art.1).
Questi nuovi schemi contrattuali, allo scopo di consentire l’acquisto di un immobile a soggetti che non dispongono della liquidità immediata a ciò necessaria, sono entrambi caratterizzati da due periodi temporali: in un primo momento, al futuro possibile acquirente dell’immobile viene attribuito unicamente il godimento del medesimo, a fronte del pagamento di un canone, ma il contratto prevede sin dall?inizio che al termine del periodo di godimento il conduttore possa (ma non sia obbligato) optare per l’acquisto definitivo dell?immobile, versando un prezzo residuo predeterminato.
Il rent to buy può avere ad oggetto qualsiasi tipologia di immobile, mentre le agevolazioni fiscali per il leasing abitativo possono riguardare solo fabbricati ad uso di abitazione principale – anche se in fase di costruzione –
e soggetti con reddito complessivo non superiore ai 55.000 euro.
Inoltre, il rent to buy può essere concluso indifferentemente da persone fisiche, società o altri enti di qualunque tipo e oggetto e ciò sia con riguardo alla figura del concedente che a quella del conduttore/possibile acquirente;
mentre il leasing abitativo è molto più specifico, in quanto il concedente può essere soltanto una banca o un intermediario finanziario, e anche l’utilizzatore/futuro acquirente deve essere necessariamente una persona fisica,
che ha la possibilità di utilizzare l’immobile come abitazione.