Le rate di morosità passeranno dalle 7 a 18 mensilità

Le rate di morosità passeranno dalle 7 a 18 mensilità il numero delle rate pagate in ritardo, prima che si possa dare il via alla procedura di vendita della casa del debitore inadempiente.

Sono considerati pagamenti ritardati quelli effettuati dopo 30 giorni dalla scadenza ed entro il 180° giorno e non ha importanza se la cadenza del rimborso è mensile o trimestrale o semestrale. Quindi, se non si paga interamente un numero minimo di rate dopo che sono trascorsi 180 giorni, la banca può richiedere il capitale ancora dovutole,
gli interessi non pagati e gli interessi di mora, e se non li ottiene scatta la procedura di pignoramento.

Inoltre, se il ricavato della vendita non risultasse sufficiente a compensare il credito della banca, il debitore non dovrà pagare più nulla.

IL DECRETO LEGISLATIVO che recepisce la direttiva dell’Unione Europea 2014/17 sui mutui, prevede che si possa ricorrere alla procedura di esproprio accelerato solo e soltanto se banca e cliente lo hanno stabilito nel contratto.

La banca potrà vendere la casa in garanzia sulla base di un valore di perizia del bene.

Se si è in difficoltà a fare fronte alle rate del mutuo si può accedere a un fondo pubblico di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

Per ottenere le agevolazioni è necessario avere un reddito Isee inferiore a 30 mila euro, avere in corso il mutuo prima casa da almeno un anno e che la casa sia stata pagata meno di 250 mila euro.